Radica e Bajonette

 

Associazione per lo studio e la difesa Delle armi storiche e fini

 


- In Gladio ac Virtute Libertas Gentium -


 

Oggi, 21 Luglio 2001, in Roma, nella Villa della dei Conti Bertanelli Grotti della Pasola, i sottoscritti:

Conte Avv. Achille Bertanelli Grotti della Pasola

Marchese Ing. Guillermo Cadenas de la Sierra de la Cruz

N.H. Col. Servilio Ceccarin d’Olmeira

Barone Dott. Mauro Minervini di Minervino

Dott. Prof. Guido Saluzzi

N.H. Prof. Arie Von Angerstein

Donna Adele Orietta  Barassi di Cursi

 

Di seguito indicati come "Soci Fondatori"

Hanno concordemente stabilito di costituire una libera ed indipendente Associazione, il cui scopo è quello di tutelare e diffondere la cultura e la tradizione delle armi bianche e da sparo in generale, ed in particolare di quelle storiche e fini, nonché dell’esercizio delle connesse attività sportive dell’attività venatoria svolta secondo tradizione e sportività.

Hanno pertanto redatto e promulgato il seguente

STATUTO

 

Art.1

Costituzione e sede

 

E’ costituita, sotto forma di Associazione non riconosciuta, la

“RADICA E BAJONETTE , associazione per lo studio e la difesa delle armi”, di seguito indicata brevemente come Associazione.

L’Associazione non ha scopo di lucro e si mantiene assolutamente apolitica; considera peraltro aberranti gli ordinamenti fondati su norme repressive dei principi di libertà di pensiero e di espressione.

E’ retta e gestita giusta le norme dell’ordinamento giuridico Italiano e con le norme comunitarie dallo stesso recepite; i rapporti tra gli associati saranno regolati, ove non incompatibili con le suddette, dalle norme del Codice de’ Cavalieri e de la Cavalleria di Brandano di Betrançon, il cui  originale è custodito nella biblioteca della Villa Bertanelli Grotti della Pasola, sede dell’Associazione stessa.

 

Art. 2

Durata

 

L’Associazione ha la durata di 50 anni e potrà essere prorogata con delibera della GRANDE CONSULTA DEI FONDATORI

La stessa dovrà ritenersi comunque cessata ove vengano meno - a causa di morte o dimissioni, nonché nella inauspicata eventualità di allontanamento per gravi mancanze comportamentali di cui in seguito - tre o più dei Soci Fondatori elencati in premessa, o dei loro successori ex art. 4.2

 

Art.3

Scopo

 

L’Associazione si propone i seguenti scopi:

1) Intervenire con ogni legittimo strumento per ottenere a livello politico, legislativo e di informazione, un atteggiamento equilibrato e costruttivo nei confronti delle tematiche relative all’acquisto, alla detenzione ed al legittimo uso delle armi

2) Divulgare la cultura dell’arma quale :

- espressione complessiva di creatività , interpretazione estetica ed evoluzione tecnica; oggetto ed espressione dell’ interesse intellettuale, tecnico e scientifico, in quanto prodotto dell’umano ingegno, strumento  ed espressione del divenire delle civiltà;

legittimo strumento di difesa privata e ricreativo nell’utilizzo venatorio, agonistico,  e ludico.

3) Facilitare i contatti tra gli appassionati di armi di significativo valore artistico, storico e tecnico, agevolando per quanto possibile la cultura oplofila ed oplologica, i relativi studi e , nei limiti della legislazione tempo per tempo vigente, gli scambi di tale categorie di manufatti

 

Art. 4

Soci

 

ATTESO IL CARATTERE DELL’ASSOCIAZIONE e gli  esclusivistici criteri di selezione dei soci, legati  alla loro  particolare condizione personale, i nomi degli stessi saranno coperti dal più stretto riserbo, salva espressa autorizzazione da parte degli interessati.  Essi  potranno pertanto utilizzare pseudonimi che sarà loro cura partecipare agli Organi sociali.

 

Sono soci dell’Associazione per lo studio e la difesa delle armi

A)  i soci fondatori ed i loro successori

Sono considerati successori dei soci fondatori esclusivamente i loro eredi jure sanguinis o matrimonii, limitatamente a :

1.  primogenito o primo figlio di sesso maschile.

2.  il coniuge, in assenza di figli

3.  germano o , in caso di premorienza o mancanza dei requisiti essenziali di questi,il maggiore dei nipoti ex fratre o ex sorore, esclusivamente di sesso maschile

4.  Solo in caso di mancanza di discendenza diretta, la persona specificatamente designata a succedergli  dal fondatore stesso; la designazione potrà riguardare solo un parente entro il 4° grado, esclusivamente  di sesso maschile.

5.  Nei casi 2 ,3 e 4, così come in caso di discendenza diretta esclusivamente femminile, l’organo di governo dell’Associazione valuterà insindacabilmente la sussistenza degli elementi essenziali per l’ammissione in sostituzione

B) i Soci fondatori onorari.

Nel numero massimo di 8, cooptati, su indicazione di almeno 2 fondatori, all’unanimità dalla GRANDE CONSULTA DEI FONDATORI. Costoro dovranno essere scelti tra Oplofili e Cacciatori di chiara fama, di preclare qualità civili e morali, possibilmente di ceto adeguato al livello di rappresentatività dell’Associazione. Con la loro cessazione dalla qualità non si fà luogo ad alcuna forma di sostituzione in successione, ma si provvede ove possibile al reintegro numerico mediante cooptazione di altro Fondatore Onorario

C) i soci ordinari

Possono essere ammessi, in numero massimo di 50, dei soci ordinari presentati da un socio fondatore effettivo o da 2 onorari;  l’ammissione è condizionata all’ unanime ed insindacabile accettazione dell’organo di governo dell’Associazione, che valuterà  principalmente le loro qualità civili e morali.

I candidati dovranno  essere muniti all’atto dell’Associazione, da almeno 5 anni, di licenza di porto d’armi o di collezione o equivalenti , rilasciata da qualsiasi Stato  appartenente alla CEE e da qualsiasi Stato Estero ad esclusione di

- Repubbliche  Marxiste o filomarxiste e Stati teocratici, con particolare riferimento ad ogni atteggiamento integralista

- paesi sospetti di connivenza, in qualsiasi forma, col terrorismo

- paesi nei quali venga istituzionalmente praticata, o tacitamente tollerata, qualsivoglia forma di discriminazione razziale e religiosa, di tortura  e di sistematica violazione dei diritti umani

Potrà peraltro essere consentita l’Associazione dei Cittadini di tali Paesi che abbiano assunto, inequivocabilmente e pubblicamente, posizioni politiche di aperta dissidenza dalle attuali forme di Governo.

I soci sub A e B sono soci vitalizi; i soci sub C debbono rinnovare la domanda di Associazione tra il 15 gennaio ed il 31 marzo di ogni anno

D) incompatibilità

La qualità di socio è di massima incompatibile con l’appartenenza a qualsiasi  altra Associazione che abbia oggetto sociale pertinente le armi di qualsiasi genere e tipo, in particolare se di carattere commerciale; fanno ovviamente eccezione le associazioni venatorie nazionali e le  società il cui oggetto sociale consista esclusivamente o prevalentemente nell’esercizio dell’attività venatoria o del  tiro e le associazioni tra fabbricanti di Armi o loro parti.

E’ facoltà dei Soci richiedere preventivamente agli Organi di Governo l’assenso all’iscrizione ad altre associazioni.

E’ fatto assoluto  divieto a tutti i soci, pena la cessazione dalla qualità,  di esternare pareri contrari all’attività venatoria e di partecipare, in qualsiasi forma, ad associazioni che, anche non formalmente, si prefiggano obbiettivi in contrasto con l’esercizio della medesima.

L’Associazione approva esplicitamente l’esercizio della caccia alla volpe ed al cervo nella forma tradizionale in battuta a cavallo con muta di cani da seguita.

La quota associativa annua viene fissata dalla GCF all’inizio di ogni biennio.

Attualmente  ammonta, per I soci  vitalizi,a € 2500; per i soci ordinari a € 800 per il primo anno ed € 600 per i successivi.

 

Art. 5

Organi di governo ed Organi consultivi

 

Sono Organi di Governo dell’Associazione La GRANDE CONSULTA DEI FONDATORI, il Presidente e l’Ufficio di Presidenza

 

A) La   GRANDE CONSULTA  dei Fondatori

La GRANDE CONSULTA DEI FONDATORI è costituita esclusivamente dai soci Fondatori di cui all’ art 4 A . Essa si riunisce

-  in forma ordinaria  almeno una volta per semestre su convocazione del Presidente, con almeno 20 giorni di preavviso. 

-  in forma straordinaria, sempre  su convocazione dello stesso o dietro richiesta di almeno 2  fondatori,  con almeno 30 giorni di preavviso.

In entrambi i casi la Riunione, purché regolarmente convocata a mezzo raccomandata o telefax, sarà ritenuta valida partecipino almeno 3 Fondatori, in prima o seconda convocazione, personalmente o per delega conferita ad altro Fondatore.

La Consulta non potrà tenersi nel periodo compreso tra il 31 maggio ed il 30 settembre; l’eventuale riunione in tale periodo sarà considerata  valida solo se plenaria.

Le delibere della  GRANDE CONSULTA DEI FONDATORI vengono assunte a maggioranza semplice; in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente

 

B) Il Presidente della GRANDE CONSULTA DEI FONDATORI

Il presidente della Consulta viene eletto, a maggioranza semplice, dalla stessa tra i Fondatori in seduta plenaria, da convocarsi con almeno 40 giorni d’anticipo da parte dell’Ufficio di Presidenza; dura in carica 3 anni e non è eleggibile per più di due mandati consecutivi. Esso nomina, tra i fondatori stessi:

-  un vice-presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

-  un Tesoriere

Per il primo triennio, all’unanimità, i Fondatori hanno eletto Presidente al Conte Avv. Achille Bertanelli Grotti della Pasola, che ha sua volta designato il a ricoprire la carica di Vice Presidente e di  tesoriere, su suggerimento degli altri Fondatori, rispettivamente il Barone Dott. Mauro Minervini di Minervino ed il Marchese Ing. Guillermo Cadenas de la Sierra de la Cruz

 

C) Ufficio di Presidenza

Il Presidente, il V.Presidente ed il Tesoriere costituiscono l’Ufficio di Presidenza della Associazione; a tale Ufficio è delegata la gestione corrente dell’Associazione.

 

D) Organi Consultivi

In casi di particolare rilievo, dietro espressa delibera della Grande Consulta dei Fondatori  il Presidente, o in sua vece il vice Presidente, potrà convocare, per richiederne il parere meramente non vincolante, gli organi consultivi.

Sono organi consultivi  dell'Associazione.

a)La consulta Plenaria dei soci Fondatori, cui partecipano i soci di cui all’art 4 A e B

b)La convenzione dei Soci, cui partecipano i soci di cui all’art 4 A, B e C

 

La convocazione potrà essere effettuata in qualsiasi forma con   preavviso non inferiore a 15 giorni.

La loro convocazione non è comunque da considerarsi, in nessun caso, atto dovuto ed è conseguentemente esclusa ogni possibilità di impugnazione, anche per vizio relativo alla convocazione, degli atti conseguenti l’espressione del loro parere consultivo

 

Art. 6

Amministrazione

 

L’amministrazione straordinaria ed il controllo dell’attività amministrativa della Presidenza, la fissazione delle strategie ed ogni verifica spettano alla GRANDE CONSULTA  dei Fondatori,

L’amministrazione ordinaria e la firma sociale spettano al Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche temporanei e non assoluti, al Vice Presidente

Al Tesoriere  è delegata la firma sociale esclusivamente per le attività di natura economica e finanziaria direttamente dipendenti dalla delibere della GCF e delle istruzioni documentali del Presidente o del vice Presidente. Esso può comunque essere delegato dal Presidente o dal Vice Presidente all’operatività relativa alla gestione dei conti bancari .

Entro il 30 aprile di ogni anno l’Ufficio di Presidenza , e per esso il Presidente, presenta alla GCF il rendiconto operativo, amministrativo ed economico della gestione relativa all’anno precedente.

 

Art. 7

Forma delle votazioni

 

Le votazioni di qualsiasi genere si terranno in forma palese

 

Art. 8

Attività dell’Associazione

 

A) Tutela del patrimonio oplologico

L’ Associazione  Promuove lo scambio tra i propri soci di ogni informazione relativa alle armi, alla loro storia ed alle tecnologie costruttive; intende inoltre evitare la dispersione del patrimonio costituito dalle armi di particolare valore storico, tecnico ed artistico nonché di quelle che, pur prive di particolari significative caratteristiche ma comunque di apprezzabile livello tecnico o formale, possano essere semplicemente considerate rare.

 A tal fine  verrà costituita dall’Ufficio di Presidenza una  commissione, composta da 6 soci scelti tra le tre categorie.

 Ad eccezione della cessione effettuata nell’ambito strettamente familiare ovvero  direttamente tra soci, fatti salvi altri casi da sottoporre volta per volta  all’Ufficio di Presidenza, prima di procedere all’alienazione di armi fini o storiche o rare i soci  dovranno comunicarne le caratteristiche ed il prezzo richiesto  alla commissione suddetta. La commissione dovrà provvedere entro 3 giorni a dichiarare

1 lo stato di libera vendita immediata , nel caso si tratti di armi comunemente reperibili e prive di particolare interesse storico o artistico.

2 l’assoggettamento a prelazione, ove trattisi di armi rientranti a pieno titolo tra quelle che l’Associazione tutela; in tal caso provvederà a dare notizia immediata della disponibilità delle armi ai Soci che potranno  esercitare sulle stesse  il diritto di prelazione al prezzo fissato dal socio proprietario maggiorato delle spese di trasporto o di viaggio ove ne ricorrano le condizioni La prelazione può essere esercitata entro il 15° giorno dalla comunicazione ai soci.

 

In  assenza di pronuncia entro il termine stabilito, le armi saranno considerate di libera vendita.

Non  sussiste prelazione per tutte le armi non ex ordinanza 

- lunghe semiautomatiche a canna liscia e rigata entrate in regolare produzione di serie o semplicemente prodotte successivamente al 1° Gennaio 1975, ad eccezione dei fucili a canna liscia “Cosmi” in qualsiasi allestimento e del Benelli mod 121 con canna St. Etiènne integrale al porta otturatore.

- lunghe o corte costruite con utilizzo di legni multistrato o  con calciatura o fusto in polimeri o con utilizzo diffuso di materiale sintetico salvo specifica indicazione contraria fornita, su richiesta dei Soci o d’iniziativa, dalla Commissione.

 

B) Consulenza tecnica

La CSF nomina, su proposta dell’Ufficio di presidenza, un comitato tecnico costituito da soci delle tre categorie che abbiano particolarmente approfondito  singoli argomenti o categorie di argomenti; a costoro, costituiti in comitato Tecnico e Storico, verrà demandata la consulenza agli altri soci.

L’Associazione favorirà inoltre gli scambi di informazioni direttamente tra soci o per il tramite del Comitato Tecnico.

E’ tassativamente vietato qualsiasi scambio di informazioni  sulla costruzione di armi considerate illegali dalla normativa Italiana, nonché loro specifiche  parti ed accessori; è parimenti vietato fornire  qualsiasi notizia o istruzione su modifiche tali da consentire il funzionamento automatico di armi, di qualsiasi origine e tipo, con ciclo di funzionamento semiautomatico.

 

C) Assistenza Legale

Con le medesime modalità di cui al punto B viene costituito uno staff di assistenza Legale, formato da 4 membri, dei quali almeno 2 abilitati all’esercizio della professione Forense con esclusione di  soci appartenenti all’Ordine giudiziario; sua funzione sarà, oltre a quella di consulenza in senso stretto, l’assistenza, anche in giudizio davanti alle Magistrature di ogni genere e grado, ai soci nell’eventualità che insorgano problematiche di qualsiasi genere, in campo penale, amministrativo o civile, connesse con interpretazioni indebitamente  restrittive delle norme vigenti. L’accertamento della  sussistenza di tali condizioni sarà esclusivo compito dello staff. Il Comitato di Presidenza valuterà, nei casi di maggior rilievo e di generale interesse, se mantenere a carico dell’Associazione le spese legali e di giudizio. Tale eventualità è esclusa per le vertenze riguardanti  i soci Fondatori ed i membri dello staff di assistenza legale.

 

D) Attività esterna

L’attività peculiare ed essenziale dell’Associazione  consiste nella promozione della cultura oplologica e dell’uso delle armi a fini ricreativi, in particolari tiro ed attività venatoria e sportivi. Si propone altresì di esprimere un movimento di opinione atto a creare, a livello Italiano ed Europeo le condizioni per una più equilibrata determinazione del concetto di difesa .

Conseguentemente il  principale obbiettivo della stessa consiste nella creazione di condizioni politiche specifiche –nel contesto politico generale alla  cui formazione l’Associazione si mantiene, in quanto apolitica, estranea- che rendano più agevole il legale esercizio di tutte le attività connesse con l’utilizzo delle armi, il loro acquisto, la loro detenzione ed il loro studio.

A tal fine, pur rifiutando ogni attività di carattere lobbystico, l’Associazione si propone di esercitare ogni lecita pressione ed influenza su partiti politici, associazioni culturali, organi di governo centrali, e periferici organi di stampa e mezzi di comunicazione; manterrà, allo scopo, rapporti costanti con i produttori ,Italiani ed Europei, di armi  ed accessori, nonché con  le associazioni di categoria .

L’Ufficio di Presidenza individua i relativi interlocutori, mantiene i contatti con gli stessi; relaziona trimestralmente la Consulta sui risultati ottenuti e le sottopone ogni decisione in merito alle strategie operative. La Consulta fissa per ogni intervento un limite per i rimborsi delle spese vive sustinende dall’Ufficio di Presidenza.

 

Art. 9

Misure disciplinari

i Soci che assumano comportamenti in contrasto con le norme fondamentali di civile convivenza  e con le norme del presente atto statuto sono suscettibili delle eseguenti sanzioni disciplinari:

a) Ammonizione;  violazioni  di lieve entità delle norme statutarie,  omessa osservanza delle norme sulla prelazione nelle cessioni di armi e di delibere assunte dagli organi statutari

b) Censura: reiterazione di comportamenti di cui al punto A ; comportamento, di non particolare gravità, non conforme all’etica venatoria ed alla deontologia sportiva rispettivamente  nell’esercizio della caccia e dell’attività agonistica. Uso imprudente delle armi.

c) Sospensione dalla qualità di socio, fino ad un periodo massimo di un anno :

comportamenti della tipologia di cui al punto B , ma caratterizzati da particolare gravità, o loro reiterazione nell’arco massimo di 24 mesi. Appartenenza alle associazioni ritenute incompatibili, salvo il più grave caso previsto sub D. Allo scadere della misura disciplinare il socio sarà riammesso solo dopo aver regolarizzato, ove dovuto, la posizione contributiva relativa al periodo di sospensione

d) Cessazione dalla qualità di Socio: Comportamenti previsti al punto C in caso di reiterazione o particolare gravità. Condanna definitiva per reato infamante non colposo  e per reato anche colposo attinente l’uso delle armi. Iscrizione ad associazioni che si prefiggano l’abolizione della caccia. Adesione a movimenti anti occidentali.