Questa la relazione introduttiva con la quale il Governo presenta al Senato della Repubblica il Disegno di Legge Nr. 3650.  Un documento che, come vedremo, è ancor più inquietante che il Disegno di Legge stesso.  
     
 

XIV Legislatura - DDL 3650

 
     
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  RELAZIONE  
  Legislatura 14º - Disegno di legge N. 3650  
     
  Onorevoli Senatori. - Ripetuti e gravi fatti di sangue, di cui non si è ancora spenta l'eco nella pubblica opinione, commessi da persone aventi la perdurante disponibilità di una o più armi, o comunque la possibilità di venirne in possesso, hanno indotto il Governo a varare un primo pacchetto di misure volto a potenziare i controlli in materia di acquisto, denuncia, detenzione, custodia e porto delle medesime, nella considerazione che un regime normativo più attento e rimodulato sull'esigenza di restituire tranquillità alla collettività, turbata dall'accadimento di delitti efferati  (anche in relazione al numero di vittime che l'uso di un'arma da fuoco potenzialmente consente), valga a fondare i presupposti per una migliore tutela della sicurezza pubblica.  
   Il ricorso ad una revisione della normativa vigente, tendente, peraltro, a colmare alcune lacune dell'ordinamento, trova giustificazione in ulteriori episodi che, seppure verificatisi in maniera più discontinua, finiscono in ogni caso per allungare una triste casistica, a conferma di un problema che esiste e va comunque affrontato, approntando adeguati strumenti per prevenire, almeno nella misura in cui ciò è possibile, proprio quei fatti che si vuole impedire che avvengano.     È, altresì, un dato di fatto che non sono pochi i cittadini che guardano con preoccupazione sempre più viva ad una diffusione di armi sul territorio nazionale, in parte accentuata dalla possibilità di venirne o di mantenerne il possesso con relativa facilità, a fronte di una verifica rutinaria dei requisiti che, invece, per essere efficaci allo scopo, reclamano accertamenti più frequenti e diagnosticamente significativi.  
     
  IN REALTÀ I  CITTADINI APPAIONO MOLTO PIÙ PREOCCUPATI DALLA FACILITÀ CON LA QUALE CIRCOLANO LE ARMI ILLEGALI E DEL FATTO CHE, MENTRE DA UNA PARTE IN TEORIA SI ALLARGA (DI FATTO ASSAI POCO E CON NORME CHE SI PRESTANO AD INTERPRETAZIONE MOLTO ELASTICA) IL CONCETTO DI LEGITTIMA DIFESA, DALL'ALTRA SI VUOLE CONCEDERE AL MININTERNO UNA DISCREZIONALITÀ PRESSOCHÉ ASSOLUTA IN MERITO AL POSSESSO DI ARMI DA PARTE DI CHI, CON QUESTE, DOVREBBE POTERSI DIFENDERE.  
     
  La reiterazione, ad esempio, di episodi di follia, degenerati in tragedia, a motivo proprio della disponibilità, da parte dei protagonisti, di armi regolarmente detenute da tempo, nonostante il manifestarsi di  sintomi di squilibrio, purtroppo non perfettamente inquadrati nell'ambito di patologie che, almeno statisticamente, evolvono in negativo, postula che, a livello di normazione secondaria ed in coerenza con i princìpi del presente disegno di legge, vengano sostanzialmente rivisti gli attuali criteri clinici di accertamento primario delle capacità psicofisiche per i detentori di armi e di quello successivo sulla loro inalterata permanenza.  
     
  IN PRIMO LUOGO LA RILEVANZA STATISTICA  DI QUESTI PUR TRAGICI EPISODI È OBBIETTIVAMENTE MINIMA; IN SECONDO LUOGO, PARREBBE CORRISPONDERE A CRITERI DI EQUITA' E RAZIONALIZZAZIONE  L'APPLICAZIONE DI QUESTI "SANI PRINCIPI DI BUONA AMMINISTRAZIONE" ANCHE AD ALTRE SITUAZIONI, BEN PIÙ RILEVANTI TANTO SOTTO L'ASPETTO REALE QUANTO SOTTO QUELLO DELL'IMPATTO SULL'OPINIONE PUBBLICA. QUESTO STATO NON RIESCE A MODIFICARE LE NORMATIVE CHE REGOLANO L'EFFETTIVA APPLICAZIONE DELLA PENA E L'IMMIGRAZIONE (CON IL CONSEGUENTE COROLLARIO DI VIOLENZE E CRIMINALITÀ), SANCISCE BLANDAMENTE -ANCHE IN RAPPORTO AL MANTENIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA-  IL RICORRENTE FENOMENO DELLA GUIDA IN STATO DI UBRIACHEZZA O SOTTO L'EFFETTO DI STUPEFACENTI, TRASCURANDO COSÌ DI REGOLAMENTARE E DI STIGMATIZZARE  IN MODO SEVERO ED EFFICIENTE SITUAZIONI PER LE QUALI SI VERIFICANO ANNUALMENTE MIGLIAIA DI GRAVISSIMI EPISODI, SPESSISSIMO CON CONSEGUENZE MORTALI O, COMUNQUE, DEVASTANTI PER I CITTADINI CHE NE SONO VITTIME.  NON APPARE ASSOLUTAMENTE IN DUBBIO, NONOSTANTE CIÒ, L'ADEGUATEZZA DELLE CERTIFICAZIONI, DELLE PROVE, DEGLI ACCERTAMENTI NECESSARI AL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA; PERALTRO IL MINISTRO DELL'INTERNO, SULLA BASE DI POCHISSIMI -RIPETO, STATISTICAMENTE MARGINALI  O IRRILEVANTI- SEPPUR GRAVI EPISODI, PONE LE FONDAMENTA DI UNA LEGISLAZIONE ILLOGICA ED IL CUI PRESUPPOSTO, ASSOLUTAMENTE  INCOMPATIBILE CON LA CONCEZIONE LIBERALE DELLO STATO, È UN PRINCIPIO NEGATIVO , IL DIVIETO DI PORTARE E DETENERE  ARMI INVECE DI QUELLO, PROPRIO DELLO STATO DI DIRITTO,DELLA REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI FARNE USO PER FINI LUDICI, MERO INTERESSE  STORICO CULTURALE, DIFESA PERSONALE.  
     
  Si tratta di un intervento, quello del presente disegno di legge, che nelle intenzioni del Governo prelude a ben più corpose e sostanziali modificazioni alla disciplina generale sulle armi e sugli esplosivi, da introdurre, previa legge di delegazione, attraverso un decreto legislativo che reca un apposito testo unico, di cui in questa sede vengono anticipati alcuni limitati contenuti, per gli aspetti connessi alle esigenze più immediate di concreta, indifferibile risposta alle giuste aspettative di tranquillità che provengono da ampi settori del Paese.  
     
  QUINDI LA "STRETTA" APPARE ESSERE NELLE INTENZIONI DI PISANU SOLO L'INIZIO DI UNA NUOVA  REGOLAMENTAZIONE, ANCOR PIÙ RESTRITTIVA. CON BUONA PACE, OLTRE CHE DEI PRINCIPI SUDDETTI, DI UNO DEI POCHI SETTORI INDUSTRIALI CHE ANCORA DIMOSTRANO, NEL NOSTRO PAESE, DI ESSERE VITALI E COMPETITIVI A LIVELLO INTERNAZIONALE. VALE QUI LA PENA DI RICORDARE COME NELLA PRIMAVERA 2003 –A SEGUITO DI DUE  EPISODI  (IN PROVINCIA DI  CATANIA ED A MILANO)  CHE AVREBBERO DOVUTO COMPORTARE L'IMMEDIATA RIMOZIONE DEI RESPONSABILI DELL'ORDINE PUBBLICO IN QUELLE PROVINCE ( E NON SOLO) PER L’ASSOLUTA INTEMPESTIVITÀ ED INADEGUATEZZA DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI, IL MINISTRO PISANU EMANÒ UNA CIRCOLARE CON LA QUALE SI PRESCRIVEVA A TUTTI I TITOLARI DI PORTO D'ARMI DI RINNOVARE LA RELATIVA CERTIFICAZIONE  MEDICA.  
     
  IL BRILLANTE  RISULTATO FU IL RITIRO -O IL MANCATO RINNOVO- DI UNA RISIBILE PERCENTUALE DEI PDA; E, INDUBITABILMENTE, LA SCONFITTA RIPORTATA DALLA CDL NELLE ELEZIONI COMUNALI DI BRESCIA CHE PERSE PER 8.000 VOTI.  
  NON APPARE PEREGRINA LA SENSAZIONE CHE IL MINISTRO ABBIA SULLA COSCIENZA QUELLA SCONFITTA, ANCHE PERCHÉ ATTEGGIAMENTI DEL TUTTO INTOLLERABILI VENIVANO NEL FRATTEMPO ASSUNTI  DA ALCUNI DIRIGENTI DEL MININTERNO, POLITICAMENTE TRA L’ALTRO BEN QUALIFICATI.  
  SI ARRIVÒ A DICHIARARE IN UN'INTERVISTA  CHE I CITTADINI ACQUISTANO LEGALMENTE  ALCUNI TIPI DI FUCILE DA CACCIA PER POI RIVENDERLI ALLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI. DICHIARAZIONE SUFFICIENTE, A PARERE DI  CHI SCRIVE AD ASSOGGETTARNE L’AUTORE A PROCEDIMENTO DISCIPLINARE  ED OBBIETTIVAMENTE A RICHIEDERSI COME POSSA UN ALTO DIRIGENTE DELLA POLIZIA DI STATO AVERE COSÌ SCARSA CONOSCENZA DELLE  REALI TECNICHE  DI APPROVVIGIONAMENTO DA PARTE DELLA CRIMINALITÀ. IL DDL PARE, PURTROPPO, RECEPIRE L'IMPOSTAZIONE DEL PROBLEMA CHE  EMERGEVA DALLA SUDDETTA INTERVISTA; ARISTOTELE VUOLE, QUINDI, CHE IL MINISTRO PISANU NUTRA GLI STESSI SENTIMENTI DI PROFONDO RISPETTO NEI CONFRONTI DEI CITTADINI.  
     
  In linea con quanto sopra espresso, si illustra, di seguito, il contenuto del provvedimento.  
  L'articolo 1 apporta modificazioni all'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito denominato «testo unico», razionalizzando il vigente regime per quanto riguarda il divieto di vendita o di cessione, in qualunque modo, di armi comuni a privati che non si siano preventivamente muniti del nulla osta all'acquisto e alla detenzione, di cui all'articolo 37-bis del testo unico, introdotto dall'articolo 2 del disegno di legge. Ridetermina, altresì, il regime delle sanzioni, unificato quanto alle pene congiunte dell'arresto e dell'ammenda, uguali sia per chi alieni le armi, sia per l'acquirente o cessionario.  
  L'articolo 2 introduce nel testo unico l'articolo 37-bis, che, riconfermando nel questore l'autorità preposta al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 1, stabilisce che il suddetto titolo, che in ogni caso non può essere rilasciato ai minori, abiliti all'acquisto dell'arma per il quale è stato concesso, entro due mesi dalla data del rilascio, sottintendendosi che spirato questo termine senza che l'acquisto sia stato perfezionato, occorrerà rinnovare l'istanza di nulla osta. Viene, altresì, precisata la portata del nulla osta all'acquisto, la cui valenza si esplica ai fini del trasporto non più soltanto nei luoghi di privata dimora e relative appartenenze, ma con locuzione direttamente tratta dalla proposta parlamentare riguardante il diritto alla autodifesa (atto Senato n. 1899, d'iniziativa dei senatori Gubetti ed altri), approvata dal Senato ed ora all'esame della Camera (atto Camera n. 5982), alternativamente all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.  
  Non è richiesto il nulla osta per i titolari di porto d'arma, di una licenza di collezione di armi antiche, artistiche, rare o di interesse storico, limitatamente a tali armi e per le persone che hanno diritto di andare armate per la loro qualità permanente, limitatamente al numero ed alla specie delle armi loro consentite.     Sono queste le novità più rilevanti del pacchetto: l'introduzione del nulla osta alla detenzione, accanto al vigente nulla osta all'acquisto dell'arma  
     
  AL "GIURISTA" CHE HA REDATTO QUESTA FRASE SI DOVREBBE CHIEDERE, NEANCHE TROPPO CORTESEMENTE,  COME SIA POSSIBILE IPOTIZZARE UN NULLAOSTA ALL'ACQUISTO DELL'ARMA CHE NON COMPRENDA, IN RE IPSA, L'AUTORIZZAZIONE  A DETENERLA.  
  L'ACQUISIZIONE DELLA PROPRIETÀ DI UN BENE NE PRESUPPONE, DI MASSIMA, (A MAGGIOR RAGIONE NEL CASO DI ARMI, CONSIDERATO IL GENERICO DIVIETO DI COMODATO)  IL POSSESSO E  QUINDI LA DETENZIONE; E QUESTA IL TRASFERIMENTO DAL LUOGO D’ACQUISTO AL LUOGO DOVE L’ARMA VA, APPUNTO, DETENUTA. SOTTOLINEARE DI AVER ESCLUSO, PER L'ACQUISTO DI OGNI ARMA, TRE NULLA OSTA (ACQUISTO, TRASPORTO E DETENZIONE) NON DEPONE CERTO A FAVORE DELLE CONOSCENZE GIURIDICO-AMMINISTRATIVE DEGLI ESTENSORI DI QUESTA RELAZIONE.  
     
  LA SPIEGAZIONE É SOPRATTUTTO NEI PRECONCETTI NUTRITI DAI PROPONENTI.  
  L'INTERESSE LEGITTIMO, IL DIRITTO AFFIEVOLITO O SOGGETTIVO CHE COSTITUISCONO LA SITUAZIONE GIURIDICA SOGGETTIVA DELL'UTILIZZATORE "LEGITTIMO" DELLE ARMI ESISTONO E VENGONO RICONOSCIUTI SOLO PER SOVRANA CONCESSIONE. ED AVER RISPARMIATO ALLO STESSO ULTRONEE VESSAZIONI APPARE APPUNTO UN ATTO DI GRAZIOSA MAGNANIMITÀ INVECE CHE DI BUONA AMMINISTRAZIONE E, PRIMA ANCORA, DI BUON SENSO  
     
  e la richiesta dimostrazione di possedere l'idoneità psicofisica e la capacità tecnica al maneggio dell'arma, anche a chi voglia semplicemente detenerla.  
     
  PRASSI GIÀ REGOLARMENTE SEGUITA DALLA STRAGRANDE MAGGIORANZA, SE NON DALLA TOTALITÀ, DELLE QUESTURE.  
     
  Si può dire che le altre disposizioni ruotino tutte attorno a queste, come la maggior cura nella custodia delle armi per evitare gravi evenienze, ovvero la previsione della possibilità che la permanenza della sola idoneità psico-fisica possa essere verificata periodicamente, secondo quanto stabilirà il decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, previsto dall'articolo 5, che introduce l'articolo 43 nel testo unico.  
     
  CHE L'OGGETTO DELL'ACCERTAMENTO E LE SUE MODALITÀ POSSANO ESSERE DETERMINATE CON DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE SEMBREREBBE DEL TUTTO CORRETTO.  
  CHE LA SUA CADENZA ED I PRINCIPI GENERALI DEBBANO ESSERE REGOLATI CON DECRETO MINISTERIALE  INVECE CHE CON LEGGE È ASSOLUTAMENTE IMPROPRIO.  
  IN EFFETTI, AL DI LÀ DI APPARENTI INCOMPATIBILITÀ CON IL DETTATO COSTITUZIONALE,  SI IMPONE  CHE LA MATERIA VENGA REGOLATA IN MANIERA OBIETTIVA E NON IN DIPENDENZA DI PULSIONI DI NATURA POLITICA O DI PREVALENZA DI QUESTA O QUELLA PERSONALE OPINIONE DEI BUROCRATI MINISTERIALI.  
     
     
  L'articolo 3, per omogeneità di contenuti e per esigenze sistematiche di raccordo, accorpa le norme previste in distinti corpi legislativi, dando luogo ad un apposito articolo che sostituisce l'articolo 42 del testo unico e l'articolo 4, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, disciplinando i limiti del porto delle armi e del tipo di armi fuori dai luoghi di cui all'articolo 37-bis del predetto testo unico; il rilascio e la durata delle licenze di porto per esigenze di difesa personale, per uso di caccia, tiro a volo e tiro diverso dal tiro a volo e la sola abilitazione al trasporto per queste ultime due; le conseguenze delle licenze scadute che degradano a mera detenzione autorizzata. Con la circostanza, viene soppresso il porto del «bastone animato», arma assolutamente obsoleta, sicché, d'ora in avanti, la licenza di porto d'arma riguarderà esclusivamente le armi comuni da sparo e quelle da caccia, vale a dire cioè quelle riconosciute come tali dalla Commissione consultiva prevista dall'articolo 6 della legge n. 110 del 1975, la cui composizione è stata integrata dalla legge 16 luglio 1982, n. 452, e, nelle funzioni, dal regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608.  
     
  L'articolo 4 apporta modificazioni all'articolo 43 del testo unico, estendendo i casi di rifiuto della licenza di porto d'armi, già previsti per i soggetti condannati per delitti non colposi contro le persone, commessi con violenza, ovvero per altri reati contro la persona o il patrimonio, contro lo Stato e l'ordine pubblico, ovvero condannati per diserzione in tempo di guerra o porto abusivo di armi, anche a coloro che siano stati condannati per delitti diversi da quelli menzionati, o non siano di buona condotta ovvero non diano sufficiente affidamento di non abusare delle armi.  
  L'articolo viene modificato anche in relazione al rifiuto della licenza di porto d'armi nel caso di sentenza adottata a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale. Le stesse norme si applicano relativamente alla licenza di trasporto ed al nulla osta all'acquisto e alla detenzione di armi.  
     
  IL RIFIUTO DEL PDA, COME DI QUALSIVOGLIA AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE, DOVREBBE ESSERE REGOLAMENTATO IN MODO TASSATIVO E NON  LASCIATO AD UNA COSÌ AMPIA DISCREZIONALITÀ; NEL CASO DI SPECIE INOLTRE RICORRE L'OPPORTUNITÀ  DI VALUTARE  L'USO ABNORME, DECISAMENTE ILLEGITTIMO CHE L'AMMINISTRAZIONE, CENTRALE E PERIFERICA, DEL MININTERNO HA SINORA FATTO DELLA DISCREZIONALITÀ PER ESCLUDERE UNA REGOLAMENTAZIONE MENO CHE RIGIDA.  
  BASTI PENSARE  CHE NUMEROSI CITTADINI CHE HANNO OTTENUTO, FATICOSAMENTE, IL COSIDDETTO “TAV” CHE CONSENTE DI TRASPORTARE LE ARMI SUI CAMPI DI TIRO PER FARNE USO LUDICO-SPORTIVO, SI SONO VISTI APPORRE SULLA LICENZA UN TIMBRO CHE LIMITA L’ACQUISTO DI  CARTUCCE DURANTE I CINQUE ANNI DI VALIDITÀ DELLA LICENZA A POCHE DECINE.  
  ESATTAMENTE COME CONSENTIRE AD UN’AUTOMOBILISTA UN PIENO OGNI TRE ANNI.  
     
  QUANTO ALLE SENTENZE EX ART. 444 CPC (CD PATTEGGIAMENTO) VALE LA PENA RILEVARE COME  I PUBBLICI FUNZIONARI  CHE, RELATIVAMENTE A REATI PROPRI, ABBIANO OPTATO PER QUESTA SPECIALE FORMA DI PRONUNCIA GIURISDIZIONALE VENGANO REGOLARMENTE MANTENUTI NELLE PRECEDENTI FUNZIONI DELLE QUALI HANNO, DI FATTO, ABUSATO AL FINE DI COMPIERE GRAVISSIMI REATI QUALI PECULATO, CORRUZIONE, CONCUSSIONE E MALVERSAZIONE. CHE DI CONTRO UN PATTEGGIAMENTO PER UN REATO DI MINOR GRAVITÀ POSSA COMPORTARE, A VITA, L'ESCLUSIONE DALLA POSSIBILITÀ DI ANDARE A CACCIA O AL TIRO A SEGNO, O DI PROVVEDERE ALLA PROPRIA DIFESA QUANDO NE RICORRANO LE ALTRE CONDIZIONI, APPARE IMPROPRIO, VESSATORIO E FRUTTO DI UN ATTEGGIAMENTO REPRESSIVO CHE NON HA REALI RAGIONI DI ESSERE E COZZA CONTRO QUALSIASI CONCEZIONE DI STATO DI DIRITTO.  
  SENZA CONSIDERARE, DA UN PUNTO DI VISTA MERAMENTE ETICO E NON GIURIDICO (MA PUÒ LA LEGGE PRESCINDERE DALL'ETICA?), CHE SE LA FUNZIONE DI EMENDA DELLA PENA CONSENTE A PERSONAGGI COME RENATO CURCIO E ADRIANO SOFRI DI ESSERE CONSIDERATI “REDENTI”, ANCHE IN ALTRE, BEN MENO GRAVI, SITUAZIONI NON POSSA CERTO ESCLUDERSI LA COMPLETA REINTEGRAZIONE NELLO STATUS DI "ONESTO CITTADINO"  
  SE POI COLLEGHIAMO TALE LEGITTIMAZIONE DELL'ARBITRIO PIÙ ASSOLUTO AL PROBLEMA DELLE CATEGORIE PER LE QUALI È PREVISTA LA LICENZA DI P.D.A. OPE LEGIS, L'ASSOLUTA INIQUITÀ DELLA NORMA APPARE ANCOR PIÙ EVIDENTE. RISULTA CHE ALCUNI UFFICI ABBIANO RIFIUTATO IL PDA  CON MOTIVAZIONI RELATIVE A CONDANNE (TRA L'ALTRO PER REATI MINORI, NÉ  VIOLENTI NÉ CONTRO IL PATRIMONIO) COMMESSI DA CONGIUNTI DELL'ISTANTE.  
  NEGLI ANNI '70 IL FIGLIO DI UN ALTISSIMO MAGISTRATO VENNE INDAGATO, ARRESTATO E GIUDICATO PER STRAGE. OVVIAMENTE , NESSUNO IPOTIZZÒ DI CREARE UNA NORMA CHE PREVEDESSE, IN CASI ANALOGHI, LA SOSPENSIONE DELLA FACOLTÀ DI PORTARE ARMI PER I MAGISTRATI E LE ALTRE CATEGORIE IN QUESTIONE.  
     
  L'articolo 5 introduce nel testo unico l'articolo 43-bis prevedendo, in aggiunta, che la licenza di portare armi ed il nulla osta al loro acquisto e alla loro detenzione non possono essere rilasciati a chi non dimostri di avere l'idoneità psicofisica e la capacità tecnica al maneggio delle armi.  
  L'idoneità psicofisica e la capacità tecnica devono essere comprovate al momento del rilascio, mentre l'idoneità psicofisica deve essere confermata periodicamente per tutta la durata della detenzione.  
  Le certificazioni sanitarie e le verifiche diagnostiche e tecniche occorrenti per l'accertamento dell'idoneità psicofisica al maneggio delle armi e gli organi sanitari pubblici abilitati al rilascio, nonché le certificazioni occorrenti per confermarne la permanenza e la relativa periodicità, sono determinate con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia.  
     
  RIPETIAMO CHE  L'OGGETTO DELL'ACCERTAMENTO E LE SUE MODALITÀ POSSANO ESSERE DETERMINATE CON DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE SEMBREREBBE DEL TUTTO CORRETTO. CHE LA SUA CADENZA ED I PRINCIPI GENERALI DEBBANO ESSERE REGOLATI CON D.M. INVECE CHE CON LEGGE È ASSOLUTAMENTE IMPROPRIO. IN EFFETTI, AL DI LÀ DI APPARENTI INCOMPATIBILITÀ CON IL DETTATO COSTITUZIONALE, SI IMPONE CHE LA MATERIA VENGA REGOLATA IN MANIERA OBIETTIVA E NON IN DIPENDENZA DI  PULSIONI DI NATURA POLITICA O DI PREVALENZA DI QUESTA O QUELLA PERSONALE OPINIONE DEI BUROCRATI MINISTERIALI.  
     
  Il questore, tuttavia, ha facoltà di rilasciare, a determinate condizioni e prescrizioni, il nulla osta di cui all'articolo 37-bis del testo unico anche in assenza delle certificazioni di idoneità psicofisica e capacità tecnica al maneggio delle armi nei soli casi di acquisto per collezione o raccolta o altri giustificati motivi che non comportano l'impiego dell'arma. In questo caso, il nulla osta contiene, insieme alle prescrizioni per la custodia, l'espressa indicazione del divieto di impiego delle armi e di acquisto e detenzione delle munizioni.  
  Rilevanti conseguenze discendono dalla perdita dell'idoneità psicofisica. In tal caso il prefetto adotta i provvedimenti inibitori di cui all'articolo 39 del testo unico, sul presupposto di un possibile abuso da parte del soggetto che abbia perso i fondamentali requisiti pure per la semplice detenzione.  
  Le armi e le munizioni, infatti, sono consegnate senza diritto ad indennizzo all'ufficio di polizia o al competente comando dei carabinieri, per la successiva cessione ad enti autorizzati o per l'avvio alla distruzione da parte degli organi del Ministero della difesa.     La norma tende soprattutto a fondare più rigorosi princìpi per la prevenzione di incidenti o delitti connessi ad alterazioni psicofisiche.  
 

L'articolo 6 riguarda la disciplina della custodia delle armi e quella del rinvenimento di armi, munizioni ed esplosivi. Conservando l'ordine sistematico dell'articolo 20 della legge n. 110 del 1975, vi introduce modificazioni che rinviano, quanto alla custodia, ad una determinazione di minime misure di sicurezza da parte del Ministero dell'interno, da osservarsi comunque, oltre l'obbligo di ogni diligenza, nell'interesse della sicurezza pubblica. Quanto al rinvenimento di armi, parti di armi, munizioni ed esplosivi, prevede l'obbligo di notizia immediata agli uffici locali di pubblica sicurezza da parte di chi li abbia rinvenuti. Lo stesso obbligo è posto a carico di chi venga a conoscenza dell'esistenza di depositi clandestini di armi, munizioni ed esplosivi. La trasgressione all'obbligo concreta un reato contravvenzionale, punibile congiuntamente con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a euro 20. (ndr: così nel testo della relazione; euro 200 nel testo del DDL)

 
     
  IL FURTO E LO SMARRIMENTO DI ARMI SONO AVVENIMENTI NON FREQUENTEMENTE RICORRENTI NELLA  REALTÀ; E' COMUNQUE OPPORTUNO CHE LA MATERIA SIA REGOLAMENTATA, MA CHE LO SIA IN MODO LOGICO ED UNIFORME. LA CERTEZZA DEL DIRITTO, CHE NELLA REALTÀ SI IDENTIFICA SOPRATTUTTO CON IL DIRITTO DEL CITTADINO OSSERVANTE DELLE NORME DI VIVERE TRANQUILLO, IMPONE CHE SIANO INDIVIDUATI CRITERI UNIVOCI, NON ESASPERATI ED ESASPERANTI. IN SOSTANZA, MENTRE SI INVOCA CONTINUAMENTE IL PRINCIPIO PER IL QUALE LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA SICUREZZA DOVREBBERO ESSERE DI ESCLUSIVO APPANNAGGIO DELLO STATO, SI FÀ CARICO ESCLUSIVAMENTE  AL POSSESSORE DI ARMI DELL'OBBLIGO DI EVITARNE IL FURTO, SENZA PERALTRO FORNIRGLI ALCUNA INDICAZIONE.  
  CON UN PO' DI MALIZIA, SI POTREBBE PENSARE CHE QUESTO ATTEGGIAMENTO, COSÌ COME TUTTA LA LEGISLAZIONE IN MATERIA, TENDA PRINCIPALMENTE  A CREARE I PRESUPPOSTI PER LA RILEVAZIONE DI DATI STATISTICI RELATIVI A DENUNCE E CONDANNE PER REATI LEGATI ALLE ARMI, PIÙ CHE PER UNA REALE SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA SICUREZZA .  
     
  L'articolo 7 modifica l'articolo 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, individuando, nei soli ufficiali generali e superiori delle Forze armate,ovviamente diverse dall'Arma dei Carabinieri, già compresi nella corrispondente norma del regolamento di esecuzione del testo unico, un'ulteriore categoria di soggetti legittimati ad andare armati senza la licenza di porto d'armi, di cui all'articolo 42 del testo unico.  
     
  OGNI COMMENTO APPARE SUPERFLUO. LE CATEGORIE ABILITATE AD ACQUISTARE, DETENERE E PORTARE ARMI SENZA LICENZA, SENZA ACCERTAMENTO DELLE ATTITUDINI PSICOFISICHE E DELLA CAPACITÀ DI MANEGGIARLE  VENGONO AMPLIATE CON L'AGGIUNTA DEGLI UFFICIALI SUPERIORI E DEI GENERALI DEI CORPI MILITARI DIVERSI DA QUELLO DEI CARABINIERI.  
  SORGONO A QUESTO PROPOSITO ALCUNE CONSIDERAZIONI, COMUNI A TUTTE LE CATEGORIE AUTORIZZATE ALL'ACQUISTO ED AL PORTO D'ARMI SENZA LICENZA.  
  IN PRIMIS NE VIENE  PERALTRO ESCLUSA LA MASSIMA PARTE DEGLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE (CUI VIENE QUASI SEMPRE NEGATO DAL PREFETTO IL P.D.A. PER DIFESA) E DELLE FORZE ARMATE, CHE PER MESTIERE USANO LE ARMI PER DIFENDERE IL RESTO DELLA POPOLAZIONE O, SE VOGLIAMO ANDARE SUL NON POLITICAMENTE CORRETTO, LA PATRIA  
  LA SECONDA CONSIDERAZIONE, OVVIA,  CONCERNE L'ESCLUSIONE DELL'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PSICHICI E FISICI E DELLA CAPACITA' DI MANEGGIARE L'ARMA. APPARE  SUPERFLUO ARGOMENTARE LE RAGIONI PER LE QUALI NON SIA CORRETTO PRESUMERNE  JURIS ET DE JURE IL POSSESSO,  COME INVECE  PRESUMONO SIA LA NORMATIVA VIGENTE CHE IL DDL IN ESAME.  
  DA ULTIMO I CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DI TALI CATEGORIE.  
  PREMESSO CHE IL PADRE, MAGISTRATO, DI CHI REDIGE QUESTE NOTE VENNE UCCISO DALLE BRIGATE ROSSE, È INDUBITABILE CHE STATISTICAMENTE LA RILEVANZA DI EPISODI CRIMINOSI NEI CONFRONTI DI CATEGORIE NON AVENTI DIRITTO OPE LEGIS A PORTARE ARMI DA DIFESA   È INFINITAMENTE SUPERIORE A QUELLO DEI FACOLTIZZATI A FARLO.  
  QUESTI ULTIMI, TRA L'ALTRO, POSSONO FACILMENTE DISPORRE, DI MISURE DI SICUREZZA, QUALE LA SCORTA ARMATA AUTOVEICOLI PROTETTI E PIANTONAMENTO DELL'ABITAZIONE,  DI NORMA PRECLUSI AL CITTADINO MEDIO E DOTATO DI NORMALI RISORSE ECONOMICHE.  
  LA VERITÀ È CHE PER IL MOLOCH BUROCRATICO, MODERNA INCARNAZIONE DELLA METAFORA ORWELLIANA, IL PORTO D'ARMI ASSUME ORMAI UN SIGNIFICATO DISTINTIVO, ED È PERTANTO RISERVATO ALLE SOLE PERSONE  "PIÙ UGUALI DELLE ALTRE". IL TUTTO SUL PRESUPPOSTO CHE IL CITTADINO NON SIA TALE, MA SUDDITO SOTTOPOSTO ALLE BIZZE ED AI CAPRICCI DI COLORO CHE DOVREBBERO TUTELARLO.  
     
  L'articolo 8 detta le necessarie disposizioni transitorie in materia, prevedendo che nei confronti di coloro che detengono armi o munizioni acquisite in forza di una licenza di porto d'armi scaduta e non rinnovata, si applichino le disposizioni relative alla detenzione di armi.  
  Per coloro che detengono, invece, armi o parti di esse e munizioni di qualsiasi specie, acquisite legalmente ma non denunciate, viene espressamente prevista la non punibilità a condizione che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni e, comunque, prima dell'accertamento del reato, provvedano a denunciarne la detenzione all'ufficio di polizia o comando dei carabinieri, competenti per territorio ovvero cedano le armi o le munizioni a soggetti autorizzati a detenerle, ovvero ancora consegnino armi e munizioni, senza diritto ad indennizzo, agli uffici di polizia o ai comandi dei carabinieri, competenti per territorio, per l'ulteriore cessione ad enti che possono detenerle legittimamente o per il versamento agli organi del Ministero della difesa, ai fini della loro distruzione, salvo il preventivo consenso di un esperto, nominato ai sensi dell'articolo 32, nono comma, della legge n. 110 del 1975, nel caso si tratti di armi antiche ed artistiche.  
     
  Dal presente disegno di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.  
     
  ASSUNTO VERO, SE SI ESCLUDONO LE ORE DI LAVORO, NON COMPUTABILI, NECESSARIE A TUTTI GLI ASSURDI ADEMPIMENTI CHE NE DERIVANO. BASTI PENSARE CHE IN BASE ALLA "NEW WAVE" DEL MINISTERO, CHI VUOLE ANDARE A CACCIA, AL POLIGONO ED AL TIRO A VOLO DOVREBBE RICHIEDERE 3 DISTINTE LICENZE, DI DURATA DIVERSA TRA LORO.  
  E NON E' DA ESCLUDERE CHE ANCHE SOGGETTI IN POSSESSO DI UNA DELLE TRE SI VEDA NEGARE UNA O ENTRAMBE LE ALTRE.  
     
  M.M.